Il caso รจ singolare: una procedura esecutiva immobiliare – durata piรน di venti anni! – veniva estinta per non essere stata rinnovata nei termini (venti anni) la trascrizione del pignoramento.
Un altro Importante risultato ottenuto dallโAvv. MARCO SANGIORGIO ย delย Foro di Lecco, Consulente Legale e partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO con il quale il Tribunale di Benevento – 2 SEZIONE CIVILE, ha estinto la procedura esecutiva per non essere stata rinnovata nei termini (venti anni) la trascrizione del pignoramento.
Il creditore procedente, dopo l’estinzione della procedura, notifica nuovo atto di precetto al debitore, avverso cui viene proposta opposizione, eccependo la prescrizione dellโoriginario credito, non essendo piรน il corso della prescrizione sospeso per effetto dellโestinzione della precedente procedura esecutiva.
Il creditore sostiene, invece, che la prescrizione sia rimasta sospesa per tutta la durata del pignoramento e, comunque, di aver, nel frattempo, compiuto altri atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Il Giudice da ragione al debitore, rilevando che lโestinzione dellโesecuzione, per mancato o tardivo rinnovo della trascrizione del pignoramento, implica, quale effetto, l’immediata cessazione, con effetti ex tunc (ossia sin dallโoriginario pignoramento) dellโeffetto sospensivo del decorso della prescrizione garantito dal pignoramento.
Il Giudice, quindi, accogliendo le difese del debitore, rileva che la prescrizione era giร maturata da anni e, dunque, sussistevano i presupposti per accogliere lโopposizione del debitore, sospendendo al contempo lโefficacia esecutiva del decreto ingiuntivo notificato in uno allโatto di precetto opposto.
Non รจ frequente ma nemmeno cosรฌ raro che nei nostri Tribunali ci siano procedure pendenti da decenni e, spesso, in questo tipo di situazioni, i creditori potrebbero trascurare gli adempimenti a loro carico, compromettendo la riuscita dellโazione esecutiva.
In ipotesi di questo tipo, una difesa attenta puรฒ portare – come dimostra questo risultato – non solo ad inibire il pignoramento ma, addirittura, ad azzerare il debito.