Cassazione Civile – Sezione II – 6 Settembre 2023 – N. 1951
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza N. 1951 del 6 settembre 2023, ha fatto chiarezza sullโannosa questione del rimborso dei costi sostenuti dal consumatore finanziato in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento
Tutto inizia con la nota sentenza “Lexitor” del 2019 della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18) e la Suprema Corte ha finalmente fatto chiarezza.
“…La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato che applicherร i seguenti principi di diritto.“
“…Lโart.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad unโequa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalitร stabilite dal CICR ….“
“…In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii allโautonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento..”.
“...Eโ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchรฉ determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dellโart.33 del D. Lgs 206/2005.…”