Il TRIBUNALE di MILANO, in funzione di Appello, in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso Sentenza in data 12 maggio 2023 con la quale riforma una sentenza del Giudice di Pace in merito ad un contratto di cessione del V dello stipendio stipulato sotto la vigenza dell’Art. 125 Testo Unico Bancario (TUB)
Un importante risultato ottenuto dallβAvv. GAETANO DI FLURI del Foro di Salerno Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, che con le giuste argomentazioni, ha ottenuto riforma una sentenza del Giudice di Pace in merito ad un contratto di cessione del V dello stipendio, stipulato sotto la vigenza dellβart. 125 T.U.B contestando altresΓ¬ la vessatorietΓ della clausola contrattuale di rinuncia al rimborso ai sensi dellβart. 1341 e dellβart. 33 del codice di consumo.
Con sentenza n. 2665 depositata in data 22 aprile 2021 il giudice di pace ha rigettato ogni domanda rilevando come il contratto di finanziamento fosse stato concluso nel 2007, quindi in data antecedente allβentrata in vigore dellβart. 125 sexies TUB come introdotto dal d.lgs. 141/2010. Il giudice di primo grado ha ritenuto non applicabile retroattivamente la normativa dellβart. 125 sexies tub. Al contempo, il giudice di primo grado ha escluso il carattere vessatorio ai sensi dellβart. 1341 e dellβart. 33 del codice di consumo della clausola contrattuale di rinuncia al rimborso atteso che nel caso in esame il diritto di recesso era stato esercitato da parte del consumatore e non del professionista.
Il Tribunale di Milano, in funzione di appello, ed in persona del G.I. dr.ssa ANNA GIORGIA CARBONE, in relazione ad un contratto di cessione del V dello stipendio, stipulato sotto la vigenza dellβart. 125 T.U.B., ha espresso due importanti principi di diritto:
A) lβart. 125 TUB Γ¨ da ritenersi norma imperativa derogabile solo a favore del consumatore ed in caso di estinzione anticipata Γ¨ previsto il diritto del consumatore ad unβequa riduzione del costo del credito che comprende tutti i costi corrisposti. Il Giudice richiamando i principi giΓ dettati dalla Corte di Appello Meneghina e dal Tribunale di Napoli stabilisce: “Come affermato dalla giurisprudenza che si condivide Β«benchΓ¨ [β¦.] tale pronuncia sia intervenuta su una direttiva recepita nel nostro ordinamento con il citato art. 125 sexies TUB, che sβΓ¨ giΓ detto non essere applicabile alla fattispecie per cui Γ¨ causa (per essere entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di finanziamento per cui Γ¨ causa), tuttavia, da un lato, come sopra evidenziato, il βprecedenteβ art. 125 TUB giΓ avrebbe potuto condurre ad una riduzione di tutti i costi del finanziamento a prescindere dalla loro qualificazione in termini di costi recurring piuttosto che up front, da un altro, pare anche possibile ritenere che una tale interpretazione dellβart. 125 TUB, laddove prevede, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, il βdiritto a unβequa riduzione del costo complessivo del creditoβ.
B) La sentenza della Corte di Giustizia Europea ( c.d. Lexitor), anche se interpreta una direttiva successiva, puΓ² ritenersi valida anche ai contratti stipulati precedentemente allβintroduzione dellβart. 125 sexies TUB, in quanto le due direttive (87/102 e 2008/48/) hanno la stessa finalitΓ di protezione del consumatore e dunque vanno lette in modo unitario.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il βdiritto a unβequa riduzione del costo complessivo del creditoβ viene ulteriormente confortata dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea con cui Γ¨ stata sostanzialmente affermata la necessitΓ di una restituzione proporzionale sia dei costi c.d. up front sia dei costi c.d. recurring, e, ciΓ², in base al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciΓ² solo ripartita sullβintera durata del contratto ed Γ¨ perciΓ² dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo. (Corte dβAppello di Milano sentenza 11/05/2022 n. 1565/2022; analogamente, Trib. Napoli, 24/01/2022 n. 743/2022)”.