LA TITOLARITA’ DEL CREDITO VA DIMOSTRATA CON LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO DI CESSIONE CHE IDENTIFICHI INEQUIVOCABILMENTE IL CREDITO AZIONATO

Le disposizioni del codice civile che disciplinano la cessione del credito e ne regolano gli effetti prevedono, come รจ noto, che essa si perfezioni con lo scambio di volontร tra il cedente ed il cessionario. Infatti, ai sensi dellโart. 1260 cod. civ., il debitore ceduto non dovrร necessariamente prendere parte allโaccordo; nei riguardi di questโultimo, la cessione dispiegherร i propri effetti ยซ โฆ quando questi lโha accettata o quando gli รจ stata notificataยป (1264 cod. civ.).
Occorre precisare che, come รจ previsto dal 2ยฐ co. dellโart. 1264 cod. civ., la notifica รจ diretta ad impedire che lโeventuale pagamento effettuato nei riguardi del cedente abbia efficacia liberatoria. Sul punto, vanno richiamati gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, i quali nel ribadire che non vi sia alcun termine perentorio entro il quale la notifica debba esse effettuata, sottolineano come questโultima non debba essere necessariamente eseguita secondo le forme prescritte dagli artt. 137 e successivi del Codice di Procedura Civile, essendo possibile ricorrere a qualsiasi mezzo comunque idoneo a raggiungere lo scopo (Le regole in materia di notificazioni scandiscono le varie fasi che devono susseguirsi per notificare uno o piรน atti alle parti interessate a riceverli. La regola generale, contemplata dal primo comma dellโart. 137 Codice di Procedura Civile, prevede che, quando non sia previsto altrimenti, le notificazioni siano eseguite dagli ufficiali giudiziari. Nel caso di specie, il codice civile non prescrive particolari formalitร per la notifica della cessione del credito e, pertanto, secondo la dottrina รจ sufficiente una comunicazione inviata mediante raccomandata postale, una comunicazione verbale ovvero una domanda di pagamento proveniente dal cessionario).

Tale disciplina รจ solo parzialmente derogata da quella speciale ex art. 58 T.U.B. secondo cui in caso di ยซcessione a banche di aziende, di rami dโazienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in bloccoยป โ ovvero qualora si versi in presenza di unโoperazione di cartolarizzazione ai sensi dellโart. 4 l. n. 130/1999 (che richiama espressamente a sua volta lโart. 58 T.u.B. e da ultimo Cass. Sent. 16 aprile 2021, n. 10200) โ ยซla banca cessionaria dร notizia dellโavvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [โฆ] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dallโart. 1264 del Codice Civileยป.

La ratio di tale previsione si rinviene nella necessitร di dispensare ยซla banca cessionaria dallโonere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisitiยป(Cass. sent. 17 marzo 2006, n. 5997); diversamente, infatti, lโistituto creditizio sarebbe gravato da un peso considerato eccessivo. Sulla base di questa disposizione, puรฒ dirsi che la pubblicazione dellโavviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, nonchรฉ la sua iscrizione nel registro delle imprese assumono in detto ambito peculiare rilevanza perchรฉ consentono di ritenere il trasferimento efficace nei confronti dei debitori ceduti a prescindere da una formale notifica agli stessi. Deve, tuttavia, tenersi presente che la disciplina speciale subordina lโapplicabilitร della stessa alla circostanza che oggetto della cessione siano crediti individuabili in blocco. Trattasi quindi di crediti che, seppure autonomi, sono funzionalmente connessi sotto il profilo funzionale sulla base di predefiniti criteri.
In questo contesto, con specifico riferimento alla rilevanza sul piano probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, la giurisprudenza ha assunto posizioni discordanti. Preliminarmente, va precisato che la Corte di Cassazione ritiene che lโassolvimento degli obblighi pubblicitari ex art. 58 T.U.B. consolidi una presunzione assoluta di conoscenza dellโavvenuta cessione, non essendo ad esso correlata alcuna efficacia costitutiva del negozio posto in essere.

La pubblicazione, dunque, annuncia lโavvenuta cessione ma non puรฒ essere considerata alla stregua di uno strumento in grado di confermare la validitร dellโoperazione di trasferimento realizzata.
Di contro, nellโipotesi in cui nella Gazzetta Ufficiale fossero individuati con chiarezza โ in ossequio al principio contemplato dallโart. 1346 Codice Civile della determinatezza dellโoggetto del contratto โ i singoli crediti trasferiti, la pubblicazione potrebbe acquisire una rilevanza probatoria specifica con riguardo alla legittimazione attiva del cessionari e u questo aspetto in particolare รจ molto chiaro il passaggio della Cass. Sentenza 28 febbraio 2020, n. 5617. In questol caso, il contenuto dellโavviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dovrebbe, tuttavia, nella sostanza ricalcare il contenuto del contratto di cessione.
Va osservato che, di regola, la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale individua il giorno a partire dal quale il pagamento effettuato al cedente non libera piรน il debitore ceduto. Sicchรฉ, colui che ยซsi afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originariaยป dovrร ยซfornire la prova documentale della propria legittimazioneยป per il tramite di documenti idonei a ยซdimostrare lโincorporazione e lโinclusione del credito oggetto di causa nellโoperazione di cessione in bloccoยป.
Tribunale di Verona ha precisato che lโeffetto traslativo della cessione puรฒ essere prodotto solo a seguito della conclusione del contratto, mentre la pubblicazione in G.U. รจ finalizzata unicamente a rendere noto lโavvenuto trasferimento ai debitori. Il giudice con provvedimento del 14 dicembre 2021, ha ulteriormente chiarito che il contratto di cessione puรฒ essere provato in giudizio con qualsiasi mezzo e, pertanto, anche per il tramite dellโestratto della G.U. Tuttavia, in tal caso, รจ necessario che lโoggetto del contratto sia individuato in modo determinato o univocamente determinabile nellโavviso. Il Tribunale di Treviso ha emesso unโordinanza che ricalca nella sostanza la ricostruzione in diritto effettuata dallโorientamento maggioritario. Non a caso, il giudice ha richiamato testualmente un lungo passaggio estrapolato dalle pronunce della Corte di Cassazione menzionate. Il giudice, con ordinanza del 22 novembre 2021, preliminarmente, ha rilevato che lโattore โ il quale nellโesercitare la propria azione si qualifichi come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtรน di unโoperazione di cessione in blocco ex art. 58 T.u.B. โ ha lโonere di dimostrare lโinclusione del credito oggetto della controversia nella citata operazione. A tal proposito nel caso sottoposto al proprio vaglio, il Tribunale ritenne che non fosse stata fornita adeguata prova della legittimazione attiva del creditore procedente, il quale si sarebbe limitato a produrre in giudizio lโavviso pubblicato in Gazzetta.
Secondo il giudice, la pubblicazione in G.U. รจ funzionale esclusivamente a comunicare lโavvenuta cessione ma non รจ lo strumento adatto, ad esempio, a distinguere i crediti inclusi da quelli esclusi dallโaccordo tra le parti.

In particolare, lโavviso pubblicato in G.U. conteneva i crediti derivanti da ยซcontratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016 i cui debitori sono stati classificati โa sofferenzaโ ai sensi della Circolare della Banca dโItalia n. 271/2008ยป. Pertanto, nel caso in esame, la pubblicazione in Gazzetta faceva solo un generico e indefinito riferimento ai crediti oggetto di cessione, sรฌ che ยซlโonere della prova della ricomprensione del credito vantato โฆ nellโambito della cessioneยป non risultava ยซsoddisfatto dalla produzione della dichiarazione del cedenteยป. Anche in tale occasione, il Tribunale ribadรฌ che per provare la propria legittimazione ad agire il creditore avrebbe dovuto produrre documenti idonei โ non ritenendo come tale la pubblicazione in G.U.- a dimostrare che il credito oggetto della controversia rientrasse nella cessione in blocco.
Anche il Tribunale di Spoleto si รจ espresso sul punto, con la pronuncia del 6 settembre 2021. In tal caso, il cessionario produsse lโavviso dellโavvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che contemplava anche lโindirizzo del sito internet ove era possibile consultare ulteriori dati relativi ai crediti. Anche in questa circostanza, il Giudice rilevรฒ che questo fosse lโunico documento prodotto dalla parte a fondamento delle proprie pretese e, comunque, inadatto a provare la titolaritร del credito. Le indicazioni in esso contenute non erano infatti sufficientemente precise nรฉ tali da consentire lโesatta individuazione delle posizioni oggetto della cessione e ciรฒ anche in ragione del fatto che lโavviso rinviava, per relationem, ad altre fonti.
Dallโanalisi della recentissima giurisprudenza di merito, Tribunale di Avezzano 17 Febbraio 2022 N. 44 – Tribunale di Teramo 24 Febbraio 2022 N. 162 – Tribunale di Salerno 28 Febbraio 2022 N. 729 – Tribunale di Salerno 02 Marzo 2022 N. 765 – Tribunale di Frosinone 8 Marzo 2022 N. 221 – Tribunale di Aosta 14 Marzo 2022 N. 96 – Corte di Appello di Torino 15 Marzo 2022 N. 297 – Tribunale di Pordenone 8 Giugno 2022N. 362 – Tribunale di Salerno 5 Luglio 2022 N. 28019 – Tribunale di Benevento 7 Luglio 2022 N. 28073 – Corte di Appello di Milano 26 Agosto 2022 N. 28066 – Tribunale di Civitavecchia 30 Agosto 2022 N. 28154 – Tribunale di Napoli Nord 13 Settembre 2022 N. 3164 – Tribunale di Napoli 20 Settembre 2022 N. 28107 – Tribunale di Velletri 21 Settembre 2022 N. 28114 – Tribunale di Benevento 30 Settembre 2022 N. 28158 – Tribunale di Prato 4 Ottobre 2022 N. 28028 – Tribunale di Torino 12 Ottobre 2022 N. 28180 – Tribunale di Forlรฌ 13 Ottobre 2022 N. 28131 – Tribunale di Napoli 18 Ottobre 2022 N. 28085 Tribunale di Avezzano 19 Ottobre 2022 N. 28190 – Tribunale di Cassino 15 Novembre 2022 N. 1528 – Tribunale di Ferrara 25 Novembre 2022 N. 666 – Tribunale di Bologna 25 Novembre 2022 N. 2897 – Tribunale di Brescia 21 Dicembre 2022 N. 3086 – Tribunale di Firenze 5 Dicembre 2022 N. 3401 – Tribunale di Prato 31 Dicembre 2022 N. 749 – Tribunale di Cassino 11 Gennaio 2023 N. 19,
si evidenzia la tendenza dei Tribunali a conformarsi allโorientamento tale che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente a certificare la titolaritร del credito ceduto, ma sia necessario produrre il contratto di cessione che certifichi inequivocabilmente la titolaritร del credito azionato.
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