๐ŸŸฅMUTUO BANCARIO | Quando l’ammortamento รจ FUORILEGGE

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Il mutuo, nella terminologia giuridica, รจ โ€œil contratto con il quale una parte consegna allโ€™altra una determinata quantitร  di danaro o di altre cose fungibili e lโ€™altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualitร โ€œ. Nellโ€™uso comune, quando parliamo di โ€œmutuoโ€ pensiamo subito al mutuo bancario contratto per lโ€™acquisto della casa, ma lโ€™accezione รจ molto piรน ampia e comprende qualunque forma di prestito di denaro o di altre cose c.d. โ€œfungibiliโ€ che preveda lโ€™obbligo di restituzione in capo al beneficiario. Limitando lโ€™ambito del discorso ai mutui bancari, i soggetti coinvolti sono il mutuatario, cioรจ colui che richiede il finanziamento e il mutuante, cioรจ la banca o lโ€™istituto di credito che concede il finanziamento.

Il mutuo bancario si caratterizza per il fatto che prevede, in capo al mutuatario, lโ€™obbligo di restituire le somme finanziate maggiorate degli interessi. Gli interessi sono determinati dalla somma di due componenti: il TASSO DI INTERESSE di riferimento e lo SPREAD. I tassi di interesse di riferimento attualmente vigenti nel mercato interbancario sono:

  1. lโ€™EURIRS, utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso;
  2. lโ€™EURIBOR, utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile.

Il valore dellโ€™Eurirs varia in funzione della durata del mutuo: esiste infatti lโ€™Eurirs โ€œa 2 anniโ€, โ€œa 5 anniโ€, โ€œa 10 anniโ€, โ€œa 15 anniโ€ e cosรฌ via e si caratterizza per essere piรน alto quanto piรน รจ lunga la durata del mutuo. Il valore dellโ€™ Euribor varia invece in funzione della periodicitร  della rata, cioรจ se le rate del mutuo hanno scadenza mensile, si fa riferimento allโ€™Euribor 1 mese; se trimestrale, allโ€™Euribor 3 mesi; se semestrale allโ€™Euribor 6 mesi ( nel tasso variabile regola non sempre rispettata dalle banche). Alla componente tasso di interesse di riferimento, si aggiunge il c.d. spread che rappresenta il margine di intermediazione dellโ€™istituto di credito Mutuante. Lo spread รจ quindi ciรฒ che la banca guadagna nel prestare il denaro al mutuatario e dipende, non solo dalla durata del mutuo, ma anche dalla finalitร  per cui il mutuo viene richiesto. La restituzione del capitale e degli interessi cosรฌ determinati (tasso di riferimento + spread) avviene mediante rate mensili/trimestrali o semestrali secondo un piano di rimborso chiamato โ€œpiano di ammortamentoโ€. Per la composizione degli interessi risulta necessario e indispensabile l’indicazione in contratto del regime finanziario da adottare, citando tra i principali, quello della capitalizzazione a interessi semplici o composti.

LE RATE sono composte da โ€œquote di capitaleโ€ e da โ€œquote di interessiโ€La maggior parte dei piani di ammortamento sono caratterizzati per il fatto che le quote di capitale sono โ€œcrescentiโ€ a fronte di quote di interessi โ€œdecrescentiโ€ e questo si chiama โ€œpiano di ammortamento alla โ€œfranceseโ€ o a RATA COSTANTE.

Notoriamente, il rapporto tra Cliente e Banca รจ asimmetrico: รจ la Banca a possedere le nozioni tecniche necessarie alla predisposizione del contratto, mentre il Cliente โ€“ generalmente non esperto del settore โ€“ non puรฒ che โ€œfidarsiโ€.

Per ovviare a tale โ€œasimmetria informativaโ€, lโ€™art. 117 TUB prevede un particolare obbligo di trasparenza a carico della Banca, che si estrinseca nella forma scritta “ad substantiam “del contratto concluso con il Cliente. Il Legislatore ritiene che mettendo โ€œnero su biancoโ€ le condizioni di contratto, il Cliente possa conoscere meglio i termini che regoleranno il suo rapporto con lโ€™istituto di credito. Lโ€™obbligo di forma scritta vale anche per il contratto di mutuo, al quale deve altresรฌ essere allegato il c.d. โ€œpiano di ammortamentoโ€, ossia lโ€™indicazione delle singole rate mensili che il Cliente andrร  a pagare dallโ€™apertura sino allโ€™estinzione del mutuo nel rispetto del regime finanziario della capitalizzazione degli interessi adottato e quindi che deve risultare specificatamente pattuito. Peraltro, in molti casi, lโ€™obbligo di forma scritta non รจ sufficiente a tutelare al meglio il Cliente che โ€“ a distanza di anni dalla sottoscrizione del contratto di mutuo โ€“ puรฒ trovarsi di fronte a brutte sorprese. Difatti, pur dovendo allegare il piano di ammortamento, la Banca QUASI MAI rendere noti i calcoli compiuti per giungere alla determinazione della rata mensile di mutuo che nella stragrande maggioranza dei casi รจ sviluppato con formule in regime composto degli interessi. Di piรน! Nel Rispetto del regime finanziario della capitalizzazione a interesse composto la Banca deve intervenire con una corretta conversione del tasso annuale nel rispettivo tasso periodale utilizzando una specifica formula di equivalenza intertemporale,

A causa di ciรฒ, capita molto spesso che, dopo molti anni di rimborso delle rate del mutuo, il Cliente scopra di aver corrisposto alla Banca notevoli somme a titolo di interessi e, invece, molto poco a titolo di capitale. In altri termini, il capitale da restituire continua ad essere molto alto e a generare ulteriori interessi. Innanzitutto va precisato che esistono differenti tipologie di ammortamenti e differenti formule per il calcolo della rata di ammortamento: in base alla formula applicata, la composizione della rata cambia e, quindi, cambiano anche la quota di rata imputata agli interessi e quella imputata al capitale. Ebbene, come anticipato, la Banca nel contratto di mutuo non specifica quale formula matematica utilizza per il calcolo della rata di ammortamento. Peraltro, tra le varie tipologie di ammortamento, ce nโ€™รจ una che presenta maggiori criticitร  e che, pertanto, puรฒ costituire un serio rischio per il Cliente: si tratta del cosi detto โ€œammortamento alla franceseโ€ in regime della capitalizzazione composta.

Lโ€™art. 1283 c.c. prevede dei casi specifici in cui รจ ammessa la produzione di interessi su interessi; mentre lโ€™art. 120 TUB al secondo comma , stabilisce che gli interessi debitori non possono produrre ulteriori interessi, fatta eccezione per quelli moratori. A ben vedere, pertanto, il fenomeno della produzione di interessi su interessi , c.d. โ€œanatocismoโ€ รจ vietato nel nostro ordinamento. Da ricordare anche l’art. 821 c.c. co.3 che prevede che il frutti civili, in questo caso gli interessi, maturano giorno per giornoย e non giorno su giorno. come invece accade nel regime composto degli interessi.

โ€œ A differenza del regime di capitalizzazione a interesse semplice, il quale prescrive che lโ€™interesse sia sempre direttamente proporzionale al capitale iniziale e al tempo, il regime di capitalizzazione a interesse composto si caratterizza per il fatto che, al termine di ogni periodo, il capitale impiegato incorpora gli interessi maturati, in modo che anche questi ultimi producano interessi nei periodo seguenti.In altre parole, lโ€™interesse che si forma in ogni istante รจ ora proporzionale al montante accumulato a quel tempo.โ€

Ciรฒ chiarito, รจ possibile individuare la criticitร  che si cela dietro un piano di ammortamento โ€œalla franceseโ€ in regime della capitalizzazione composta: se la Banca calcola la rata mensile costante in applicazione della formula degli interessi composti โ€“ pur non dandone traccia nel contratto di mutuo โ€“ viola, nei fatti, il divieto di anatocismo, in quanto quel piano di ammortamento sarร  caratterizzato dalla produzione genetica di interessi su interessi. Per chi  conosce le conseguenze matematiche dell’applicazione del regime composto tale violazione risulta immediata mentre invece per la maggior non risulta palese ed esplicita. La Banca operando ex post  con il metodo c.d. ricorsivo calcola gli interessi sul debito residuo con la formula degli interessi semplici , ma tali interessi โ€œsempliciโ€ non sono, in quanto corrispondono esattamente all’importo degli interessi composti calcolati ex ante in occasione della determinazione della rata in regime composto. La soluzione di questa che sembra una incongruenza la troviamo nella natura del “Debito residuo” e non del “capitale residuo”, in quanto come da definizione precedentemente riportata ha natura di “montante composto” o montante finanziario”. Quindi calcolare gli interessi su un montane composto con la formula dell’interesse semplice non snatura certo il risultato che rimane dell’interesse composto. Basti pensare al conto corrente, anche in questo caso gli interessi a fine trimestre si calcolano utilizzando la stessa formula semplice, generando inequivocabilmente un interesse non solo composto ma anatocistico.

Attualmente Non esiste un orientamento univoco: parte della giurisprudenza da riscontro che la Banca applica la formula degli interessi composti solo esclusivamente per calcolare la RATA, mentre invece per gli interessi calcolati sul debito residuo utilizza il regime semplice, quindi, apparentemente, non cโ€™รจ alcuna produzione di interessi su interessi. Ma l’errore grossolano sta nel fatto che i due distinti regimi finanziari non posso coesistere in una stessa operazione. Rispetto alle prime sentenze isolate del 2008, tribunale di Rutigliano e del 2010 Tribunale di Larino ormai se ne contano veramente tante in particolare per i diversi motivi di indeterminatezza e/o indeterminabilitร  dell’oggetto contrattuale che emergono da un’attenta analisi del contratto dei mutui, finanziamenti e Leasing con possibilitร  di ripetere le somme indebitamente pagate a titolo di interessi con la ricostruzione di un piano di ammortamento in regime semplice ai tassi sostitutivi dei BOT.

“BRE – BE – MI ” non richiama solo ilย nome di una recente autostrada del Nord, ma la sede di importanti Tribunali dove i Giudici sono stati influenzati da consulenze Tecniche basate su un assunto errato, tanto รจ vero che, avvicinarsi con la contestazione dell’anatocismo si rischia di essere giร  subito alla precisazioni delle conclusioni, quando vivaddio chi tecnicamente sbaglia non siamo noi, perchรฉ come dice un detto “se uno nasce tondo non puรฒ certo morire quadrato”.

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Perito Econometrico e Formatore Consulente accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Materia Bancaria Ragioniere e perito commerciale, ex direttore di banca con esperienza trentennale, dal 2010 svolge attivitร  di consulente tecnico di parte in ambito bancario, impegnato a trasformare le irregolaritร  in opportunitร . Ha condotto oltre seicento mediazioni per controversie bancarie, con allโ€™attivo oltre 100 incarichi nei tribunali di tutto il territorio nazionale come consulente tecnico di parte. Attitudine alla formazione e relatore in molti convegni.