La sentenza n. 260 del 08 settembre 2022 della Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato nulla la clausola di interessi del mutuo indicizzato all’Euribor laddove frutto di intesa anticoncorrenziale legata alla Manipolazione dell’Euribor.
Il profilo di nullità si fonda sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 / maggio 2008, in quanto oggetto di Manipolazione dell’Euribor da parte di un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
Con questa sentenza, la Corte di Appello di Cagliari ha affermato il principio secondo cui: “La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata. Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.” La contrarietà alla norma imperativa non si è prodotta al momento della stipulazione del contratto rileva il momento in cui la banca ha percepito interessi frutto di un’intesa nulla sopraggiunta che ha reso invalida ex art. 1284, comma 3, C.C. la clausola di determinazione del tasso corrispettivo e, pertanto, indipendentemente che la banca avesse preso parte al cartello sanzionato dall’autorità antitrust.
La Corte di Appello di Cagliari ha stabilito che gli interessi corrispettivi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del TASSO LEGALE VIGENTE tempo per tempo vigente ex art. 1284 C.C.