Sarebbero migliaia le cartelle inviate da Agenzia delle Entrate Riscossione non valide, e sono già partite moltissime contestazioni.
In evidenza, ancora una volta le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle entrate e più esattamente la procedura che di notifica al contribuente inadempiente. Sono infatti numerosi i casi che conducono all’annullamento dell’atto, e i casi sono in continuo aumento, come dimostrato dalle decisioni delle Commissioni tributarie italiane chiamate a pronunciarsi sulle controversie.
Il punto al centro della questione è molto chiaro: quali sono le conseguenze della notifica dell’atto di pagamento con una Pec non valida. Ricordiamo che per validità si intendono quelle che non sono iscritte al registro pubblico delle Pec. Che la questione sia molto diffusa è dimostrato dai tantissimi ricorsi che stanno continuando a piovere sul tavolo delle stesse Commissioni tributarie. Oggetto delle contestazioni sono proprio le cartelle esattoriali in cui l’indirizzo di posta elettronica utilizzato dall’ufficio Riscossione non risulta presente in nessun elenco pubblico.
Alcuni giudici si sono espressi, confermando che la notifica per via telematica degli atti può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che compare negli elenchi pubblici. Nel caso in cui l’atto dovesse arrivare da una email non ufficiale, è da considerarsi inesistente.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate, l’indirizzo Pec del destinatario deve sì essere presente nei registri pubblici, ma non la condizione dell’indirizzo email di chi notifica. Il tutto nonostante la Corte di Cassazione abbia confermato la necessità anche per il mittente di aver inserito il proprio indirizzo Pec negli elenchi pubblici, pena la non esistenza ovvero l’insanabilità.
Punto di riferimento normativo per comprendere la questione dell’annullamento delle cartelle dell’Agenzia delle entrate è una legge di quasi 30 anni fa (la 53 del 1994) che prevede la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali. In pratica, la notifica avviene via posta elettronica certificata. Disposizioni alla mano, la Pec a cui eseguire la notifica deve risultare da pubblici elenchi. L’indirizzo del mittente deve anche esso risultare da pubblici elenchi. Sono più di uno ovvero il domicilio digitale del cittadino, inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, il Registro degli indirizzi elettronici delle pubbliche amministrazioni, gestito dal Ministero della Giustizia, il Registro delle imprese, l’Indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti e il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.