TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Con sentenza n. 12414 del 08.08.2022, il #Tribunale di #Roma -SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE – ha accolto la domanda di un cliente del Centro Diritto Bancario assistito e difeso dall’Avv. Federico Comba , dichiarando la nullitร parziale (circoscritta alle clausole 2, 6 e 8) per violazione della normativa Antitrust di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI.
“Ancora un grande risultato del Centro Diritto Bancario” cosi ha esordito il Presidente Stefano Nicoletti.
La nullitร della clausola derogativa dell’art. 1957 C.C. รจ molto spesso determinante in quanto la banca agisce per il recupero del credito OLTRE il termine dei 6 mesi con conseguente decadenza.
Secondo il Collegio Giudicante , anche le fideiussioni anteriori allo schema ABI (come quella in esame), se conformi a tale schema, sono da considerare attuazione dell’intesa anticoncorrenziale. Sono stati applicati i principi sanciti dalle Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 41994/2021, il Collegio giudicante romano evidenzia come non assuma alcun rilievo dirimente la circostanza, per cui il contratto attenzionato fosse stato stipulato in data precedente alla predisposizione dello schema ABI, censurato da Banca dโItalia, con il noto provvedimento n. 55/2005.
Invero, la Banca dโItalia, proprio in tale ultima sede, ha osservato come, giร prima della formazione e diffusione presso gli Istituti di credito dello schema di fideiussione de quo, le stesse banche utilizzassero, in maniera uniforme e standardizzata le clausole successivamente confluite nellโarchetipo censurato, a dimostrazione del fatto che, giร anteriormente alla formale predisposizione dello schema, sussistesse una pratica concordata in ordine al contenuto fideiussioni da sottoporre alla clientela.
Significativamente, nel provvedimento n. 55/2005, Banca dโItalia affermava testualmente che ยซLe verifiche compiute nel corso dellโistruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformitร dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dellโABI. Tale uniformitร discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dellโABI (non ancora diffuso presso le associate).ยป.
Per tale ragione, lโaccordo stipulato deve considerarsi attuazione dellโintesa anticoncorrenziale, dovendosi, consequenzialmente, addivenire alla dichiarazione della nullitร parziale, per violazione dellโart. 2, comma 1, lett. a), l. n. 287/1990.